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Squilibri nei contratti di pubblico interesse nell'Antica Roma e oggi

Con la nostra ricerca abbiamo voluto dimostrare come un diritto speciale dei contratti, giustificato dalla prevalenza del pubblico interesse, sia già presente nell’esperienza giuridica romana, che ci consente di comprendere meglio il diritto privato e pubblico (amministrativo e tributario) di oggi

È vero che il diritto amministrativo nasce in Francia agli inizi del XIX secolo e non prima? La distinzione del giurista Ulpiano, risalente al III secolo d.C., tra diritto pubblico e diritto privato ha una rilevanza anche nel campo dei contratti? Con la nostra ricerca abbiamo voluto dimostrare come un diritto speciale dei contratti, giustificato dalla prevalenza del pubblico interesse, sia già presente nell’esperienza romana di età repubblicana e imperiale. Nelle vendite (espropriative), nei mutui, nelle locazioni le regole sono in genere più favorevoli alla parte pubblica (stato, città, fisco imperiale) che a quella privata, anche se non mancano sensibilità equitative in grado di riequilibrare i rapporti tra il contraente pubblico e quello privato. Nella contrattazione pubblica abbiamo constatato molte diversità non solo di tipo procedurale, ma anche contenutistico e formale. E gli apparati che amministrano il patrimonio dell’imperatore (il fiscus Caesaris) possono vantare numerosi privilegi (privilegia fisci) non solo come enti impositivi ma anche nelle relazioni contrattuali. Quando il rappresentante di un pubblico interesse richiede beni o prestazioni ai privati non sempre si colloca su di un piano di parità. Così nel campo delle espropriazioni per pubblica utilità, che i Romani consideravano dal punto di vista giuridico vendite coatte, il contraente pubblico può sì imporre la propria volontà acquisitiva, non può tuttavia valersi della propria autorità nel fissare il prezzo di vendita del fondo espropriato; il quantum deve essere liberamente negoziato tra le parti. La ricerca storico-giuridica condotta ha dunque affrontato un problema che si ritrova nell’attualità: a quali condizioni sono accettabili squilibri contrattuali dovuti al fatto che una parte rappresenta un pubblico interesse? Inoltre ha evidenziato la presenza di fondamentali valori e principi generali che reggono le relazioni contrattuali pubbliche e fiscali: per esempio, l’humanitas, la pietas, la tutela della proprietà privata dei terzi nel campo delle concessioni pubbliche (locazioni) di costruzione su suolo pubblico. Al termine della ricerca si è rafforzato il convincimento che la conoscenza dell’esperienza giuridica romana possa far meglio comprendere non solo il diritto privato attuale ma anche quella parte del diritto pubblico che attualmente si identifica con il diritto amministrativo e il diritto tributario.

un racconto di
Andrea Trisciuoglio
DIPARTIMENTO / STRUTTURA

Pubblicato il

21 gennaio 2017

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