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Le pene sostitutive. Un tentativo di rilancio delle alternative al carcere

Questo contenuto fa parte del tema del mese: Prigioni

Tra sovraffollamento, tassi critici di suicidio e incapacità di adempiere alla funzione di reinserimento sociale, il carcere vive una crisi sempre più profonda. La recente Riforma Cartabia ha tentato di rispondere potenziando le cosiddette pene sostitutive, con lo scopo non solo di favorire la risocializzazione dei condannati e la prevenzione della recidiva ma anche di attuare il fondamentale principio di proporzione, spesso violato da un impiego eccessivo della pena carceraria. Tuttavia, come vedremo in questo articolo, la caoticità della legislazione penale complessiva, le ricorrenti spinte punitiviste e i limiti propri della riforma stessa, ne frenano le potenzialità. Molto resta da fare quindi per rilanciare e rafforzare le alternative al carcere.

La crisi del carcere è sotto gli occhi di tutti: strutture non di rado fatiscenti, insostenibile sovraffollamento, scarsità di seri percorsi di reinserimento sociale, alto tasso di suicidi, largo impiego di farmaci sedativi. A queste criticità per così dire materiali e oggettive, che offuscano i principi fondamentali di umanità della pena e della sua finalità rieducativa, si aggiunge il fatto che spesso il carcere risulta una pena eccessiva rispetto alla reale gravità dei reati commessi, contrastando così anche con il principio di proporzione. Appare manifesta, dunque, l’esigenza di sanzioni alternative alla pena carceraria.

Una recente articolata riforma, cosiddetta Cartabia (2021-2022, dal nome dell’allora Ministra della Giustizia), ha provato a rispondere a questa esigenza. 

Si tratta di un intervento legislativo di grande rilevanza, che, tra le altre cose, ha innovato e ampliato il micro-sistema delle sanzioni sostitutive, ossia delle pene diverse dalla detenzione carceraria applicabili dal medesimo giudice che emette la sentenza di condanna. 

Il limite di pena detentiva sostituibile è stato portato a 4 anni e alla già prevista pena pecuniaria sostitutiva (ora applicabile al posto di una pena detentiva fino ad 1 anno) sono state affiancate le nuove semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva (applicabili al posto di una pena detentiva fino a 4 anni) e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (applicabile al posto di una pena detentiva fino a 3 anni); i contenuti delle pene sostitutive sono stati arricchiti con l’obiettivo prioritario di favorire il reinserimento sociale del reo e al contempo evitare la reiterazione criminosa; le ipotesi di revoca e ritorno alla pena carceraria sono state ridotte e rese più flessibili (se dopo l’applicazione della pena sostitutiva c’è una violazione, la riconversione in detenzione carceraria non è mai automatica).

Molti, pertanto, i passi in avanti ma molti anche i limiti, legati principalmente a due profili: da un lato, la caoticità e lo squilibrio della complessiva legislazione penale; dall’altro, la persistente natura ibrida delle pene sostitutive e la correlata complessità dei loro meccanismi d’applicazione.

Quanto al primo profilo critico, va sottolineato che l’ordinamento penale italiano si caratterizza sia per un numero esorbitante di fattispecie di reato sia per l’asprezza delle pene previste in astratto dal legislatore. Per compensare questa tendenza “punitivista”, nel corso degli anni sono stati introdotti tutta una serie di congegni normativi volti a mitigare la reazione sanzionatoria e a evitare l’esplosione del tasso di incarcerazione (e delle carceri stesse, che in molti casi sono già oltre i limiti di capienza regolamentare); si tratta però di congegni spesso scoordinati e comunque, nella maggior parte dei casi, strettamente dipendenti dalle condizioni sociali e personali dell’imputato o condannato. Ad esempio, in assenza di un domicilio è difficilissimo ottenere una misura alternativa alla detenzione carceraria.


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 Inoltre, il legislatore – ciclicamente e talvolta contemporaneamente – contrasta l’introduzione o allargamento di questi strumenti di mitigazione sanzionatoria con l’innalzamento delle pene, con nuove circostanze aggravanti o con nuovi tipi di reato. Su questa “bilancia truccata” la riforma delle pene sostitutive, per quanto in sé largamente meritoria, incide solo in maniera limitata.

Quanto al secondo profilo critico, la stessa riforma delle sanzioni sostitutive, per un verso, pare ampliare eccessivamente la discrezionalità del giudice nella scelta sul se e sul come sostituire la pena carceraria e, per altro verso e contraddittoriamente, inserisce nuove restrizioni alla sostituzione. Così, le pene sostitutive (diverse da quella pecuniaria) non sono applicabili se manca il consenso del condannato alla sostituzione; inoltre, è sempre preclusa la sostituzione in relazione a una nutrita schiera di reati di cosiddetto allarme sociale. L’intervento riformatore in materia di pene sostitutive, quindi, è stato sì ampiamente positivo ma ha anche mantenuto e talora incrementato elementi che ne frenano le potenzialità applicative.  

Molto resta da fare. Se appare irrealistica l’approvazione di un nuovo codice penale finalmente improntato alla Costituzione e alle Carte sovranazionali, risulta forse maggiormente praticabile la via di un ulteriore rafforzamento delle pene sostitutive, finalizzato a diminuire l’intollerabile scollamento tra pena carceraria, da un lato, e principi fondamentali ed efficacia nella prevenzione della recidiva, dall’altro.