Il lavoro invisibile che regge il mondo: dare misura giuridica al tempo della cura famigliare
Il lavoro di cura all’interno della famiglia è svolto in gran parte dalle donne ed è ancora privo di riconoscimento giuridico. A partire da dati, disuguaglianze, studi femministi e questioni legali, indago se e come il diritto possa intervenire per tutelare chi contribuisce in modo determinante al benessere familiare, senza garanzie né retribuzione. Un tentativo di portare attenzione giuridica su ciò che resta invisibile e che è alla base della nostra economia e società.
Chi lava, chi accudisce, chi prende appuntamenti medici per i figli e le figlie, chi si occupa di un genitore anziano? La risposta è tanto prevedibile quanto strutturalmente ingiusta: in Italia, nella grande maggioranza dei casi, sono le donne a svolgere questi compiti. E lo fanno ogni giorno, gratuitamente.
Eppure, nonostante la loro invisibilità, nei bilanci pubblici e nelle narrazioni economiche tali attività sono documentate con precisione. Le donne italiane dedicano in media oltre 5 ore al giorno al lavoro di cura non retribuito, mentre gli uomini meno di 2. Non si tratta solo di compiti pratici – pulizia, assistenza, supporto educativo – ma anche di quel carico mentale che implica pianificazione, gestione emotiva, presenza relazionale continua. Un lavoro quotidiano che consuma tempo ed energie, ma che resta fuori da ogni conteggio formale di valore.
Questa distribuzione ineguale del tempo e delle responsabilità non è solo retaggio culturale, ma riflette un assetto profondamente strutturale. Le sue conseguenze si manifestano in modo netto quando si traducono in scelte – o meglio, in rinunce. Il 41% delle madri tra i 25 e i 34 anni lavora part-time, spesso non per scelta autonoma, ma perché il tempo della cura non lascia alternative reali.
Il paradosso è evidente: il PIL europeo oggi include il traffico di droga e la prostituzione, ma non il lavoro di cura gratuito. Preparare una cena per sé non conta, comprarla sì. Curare i propri figli non ha valore economico, pagare una babysitter, invece, lo ha. Dentro la famiglia, il lavoro si presume mosso dall’amore, fuori può essere quantificato e retribuito.
Eppure, secondo una stima di OIL e Oxfam, se il lavoro di cura non retribuito fosse pagato almeno al salario minimo, il suo valore supererebbe gli 11 trilioni di dollari a livello globale – più del triplo dell’intera industria tecnologica. Una cifra che da sola basterebbe a legittimare la sua centralità economica e sociale.
E in parte, il dibattito si è aperto: il mondo dell’economia comincia a riconoscerne il peso. Chi studia le disuguaglianze di genere sa che la cura è una questione cruciale, non accessoria.
Nei Paesi del Nord Europa, grazie a consistenti investimenti nel welfare, le misure di conciliazione tra vita privata e lavoro (come flessibilità oraria, congedi parentali e accesso ai servizi pubblici) hanno avuto maggiore successo; negli altri Paesi europei, invece, la diffusione è stata più lenta e nei contesti mediterranei spesso limitata dal minor investimento nei servizi. Tuttavia, non possiamo più limitarci a soluzioni organizzative. Il diritto privato non può restare a guardare. Al contrario: ha il compito e la responsabilità di intervenire per redistribuire valore e riconoscimento anche all’interno della famiglia. Ma come si misura un’attività che si presume svolta per amore, per “indole”, per “vocazione naturale”? Come si quantifica ciò che è invisibile per definizione?
È da queste domande che nasce la mia ricerca di dottorato in diritto privato. Mi interrogo su come il diritto possa riconoscere e riequilibrare un’asimmetria evidente.
È possibile immaginare un istituto giuridico capace di tutelare chi, senza contratto né retribuzione, contribuisce in modo determinante al benessere familiare – e, indirettamente, all’intera società? Oppure, più realisticamente, alcune norme già esistenti potrebbero essere reinterpretate per riconoscere meglio il lavoro di cura?
Per esempio, nel contesto del matrimonio, il codice civile riconosce esplicitamente una serie di obblighi reciproci tra i coniugi, tra cui quello di contribuire ai bisogni della famiglia in base alle proprie capacità e possibilità economiche (art. 143 c.c.). Questo principio fonda una forma di solidarietà giuridicamente vincolante, che include anche il lavoro domestico e di cura come modalità di adempimento del dovere di contribuzione. In altre parole, non solo il lavoro retribuito ma anche l’impegno quotidiano nella gestione della casa e nella cura dei figli può costituire una forma pienamente legittima di partecipazione agli oneri familiari.
Tuttavia, nonostante il riconoscimento formale, la valorizzazione concreta di questo lavoro all’interno della coppia sposata risulta spesso marginale. Solo in alcune limitate circostanze — ad esempio in sede di separazione o divorzio — il giudice può tener conto del contributo dato alla vita familiare per determinare l’assegno di mantenimento o la divisione dei beni.
Anche l’istituto dell’impresa familiare (art. 230-bis c.c.) offre una parziale tutela al coniuge che collabori in modo abituale e continuativo all’attività economica dell’altro, riconoscendo un diritto alla partecipazione agli utili e all’incremento dell’impresa, ma ha un’applicazione ancora residuale.
Sebbene dunque il matrimonio sembri garantire un quadro di tutele adeguato, resta ancora margine per un’applicazione più incisiva di queste norme in una prospettiva di genere, che riconosca pienamente il valore economico e sociale del lavoro di cura, spesso svolto in modo non remunerato e prevalentemente da donne. Molto più fragile è invece la posizione di chi si trova in una convivenza di fatto, dove l’impegno profuso nella sfera domestica non trova un riconoscimento giuridico effettivo, restando confinato nell’ambito delle obbligazioni naturali e quindi privo di tutela patrimoniale.
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È quindi importante considerare alcune proposte avanzate da studiose e studiosi che suggeriscono di ripensare leggi già esistenti, così da renderle più eque e capaci di riequilibrare le differenze: si pensi, ad esempio, a un’interpretazione estensiva dell’impresa familiare, al superamento dello schema delle obbligazioni naturali nelle coppie di fatto oppure a proposte più radicali, che ipotizzano forme di contrattualizzazione del lavoro di cura.
Il diritto, anche quello privato, non è neutro, ma può diventare strumento di giustizia se sa riconoscere chi, finora, è rimasto ai margini del suo campo visivo.
Del resto, la questione non è nuova. Le femministe degli anni ’70 la posero con forza: “Il lavoro domestico è lavoro”, affermavano, chiedendo un “salario per le casalinghe”. Oggi, quella riflessione si intreccia con le teorie della riproduzione sociale, che mostrano come il lavoro di cura – anche se gratuito – sostenga la forza lavoro stessa e costituisca un’infrastruttura nascosta dell’economia globale.
Dal punto di vista giuridico, invece, questo lavoro resta periferico. Il diritto privato raramente se ne occupa e anche nel diritto di famiglia italiano lo statuto giuridico del lavoro di cura è debole, frammentario, inadeguato. Chi se ne fa carico spesso non ha tutele, nemmeno quando la sua dedizione consente all’altro – ad esempio il partner – di investire nel lavoro retribuito o nella carriera.
Con la mia ricerca non mi limito a denunciare questa assenza. Il mio obiettivo è contribuire a superarla. Intendo proporre strumenti giuridici – o riletture degli esistenti – che riconoscano, almeno in determinate condizioni, il lavoro di cura come fonte di valore e meritevole di tutela. Non si tratta di monetizzare ogni gesto, ma di restituire dignità e protezione a chi rende possibile la vita degli altri, spesso sacrificando la propria autonomia economica e progettuale.